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Cittadinanza Italiana - riconoscimento del possesso ai cittadini stranieri di ceppo italiano (Iure sanguinis)

Servizio attivo

I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

I diretti interessati gia iscritti nell' anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune di Bollate

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Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. 

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino).  E’ il caso dei Paesi americani e australiani.

Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente converrtio in Legge con modifiche (n.74/2025 in data 24/05/2025), il Governo e il Parlamento italiano hanno recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.

La ratio che ispira questa riforma non è punitiva, ma selettiva. Il principio dello ius sanguinis viene preservato, ma riorientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le modifiche approvate mirano a distinguere chi ha un vero legame con l’Italia – culturale, sociale, civico – da chi cerca nel passaporto italiano un semplice strumento di vantaggio.
In tal senso, il messaggio istituzionale è chiaro: la cittadinanza italiana non è un titolo ereditario incondizionato, ma un riconoscimento che comporta diritti e doveri, e che richiede coerenza, presenza e partecipazione.

Le nuove norme prevedono principalmente un limite all'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all'estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.

La limitazione vale anche per chi è nato prima dell'entrata in vigore della Legge.

La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all'estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:
domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;

  • domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti;
  • domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso;
  • ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, sempre solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta, ovvero se anche il genitore è cittadino anche italiano; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000);
  • genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

E' inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.

Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
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Come fare

Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi allo Sportello Polifunzionale.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile

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Cosa serve

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. passaporto (all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza).
  7. domanda per riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati o apostillati.

Eventuali sentenze di rettifica devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione o apostilla.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanzesi ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: …condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino … attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato… solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.

Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile

Se il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana è effettivamente discendente da cittadino italiano.

Il Regno d’Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero dell'Interno - Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile anno 2012)

Per questo accertamento il richiedente deve presentare ,inoltre, l’atto di morte dell’avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d’Italia. Tale atto, benchè non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.

In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

A questo punto è l’ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall’avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

  • Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato sia quanto più possibile preciso nell’indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
  • Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.
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Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discentente di cittadino italiano.

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Tempi e scadenze

Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procediemnto Amministrativo:

  • per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune - 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.
  • per i procedimenti di trascrizione di atti e provvedimenti provenienti dai Consolati italiani all'estero- 180 giorni
  • per i procedimenti di trascrizione di ordinanze e atti provenienti dai Tribunali italiani- 180 giorni
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Costi

Tariffa comunale (Delibera di Giunta Comunale n°9 del 28/01/2025) pari a euro 600 da pagare tramite PagoPA

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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2025, 14:20

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