Materie del servizio
A chi è rivolto
Tutti i proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani di Zona 167/62, già concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’alloggio.
In particolare i soggetti proprietari in diritto di superficie possono chiedere la trasformazione in diritto di proprietà e anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione nel caso in cui abbiano già aderito al riscatto delle aree ma residuino ancora alcuni vincoli convenzionali.
Descrizione
I proprietari di immobili realizzati su aree in diritto di superficie, ai sensi della legge n. 167/62 e s.m.i., possono trasformare la loro proprietà superficiaria in proprietà piena attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione modificativa del regime di proprietà. A seguito di recenti disposizioni legislative, con l’atto di trasformazione, la durata della convenzione, originariamente novantennale, diventa automaticamente ventennale, pertanto, gli acquirenti, in forza del pagamento del prezzo di cessione (calcolato sul prezzo/millesimo moltiplicato per i millesimi di proprietà), sono liberati da ogni residuo vincolo convenzionale.
Se i soggetti proprietari in diritto di superficie volessero aderire alla proposta di trasformazione, dovranno presentare all’Ufficio Demanio e Patrimonio, ai fini dell’istruttoria, la documentazione richiesta dal modello in allegato.
Il calcolo del prezzo di cessione dovuto si calcola moltiplicando il corrispettivo di trasformazione stabilito per ogni lotto per i millesimi di proprietà dell’acquirente.
Si allega elenco lotti con corrispettivo ricalcolato per millesimo di proprietà secondo le disposizioni di cui al DL n. 77/2021.
Per ogni atto si devono pagare imposta di registro, imposta di bollo, tasse ipotecarie e catastali, onorario notarile: la convenzione verrà stipulata presso il Comune con l’assistenza di un notaio.
Normativa:
convenzione in applicazione dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per la cessione in diritto di piena proprieta' di aree comprese nei piani di zona ex legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero delimitate ai sensi delll'art. 51 della legge 22ottobre 1971 n. 865, gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 repubblica italiana.
D.M. MEF n. 151 del 28/09/2020
Come fare
Tramite portale compilare una nuova richiesta di trasformazione. Clicca qui per visionare/scaricare la modulistica
Cosa serve
Documentazione richiesta:
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente/i (Se diverso dal presentante della richiesta)
- Copia atto notarile di acquisto dell’immobile
- Copia della tabella millesimale
- Schede catastali degli immobili
Cosa si ottiene
Si ottiene la trasformazione della propria proprietà superficiaria in proprietà piena attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione modificativa del regime di proprietà
Tempi e scadenze
Su proposta avanzata dal Comune o su richiesta tardiva da parte del proprietario dell’immobile, non ha scadenze
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Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 11:45