Materie del servizio
A chi è rivolto
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Descrizione
Il Registro delle Disposizioni anticipate di trattamento, è stato istituito con la Legge n.219/2017, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018.
La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio 2018.
Come fare
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata “disponente” può esprimere la “Disposizione anticipata di trattamento – DAT”.
Tali disposizioni possono essere redatte:
1 In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
2 In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.).
3 In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile.
4 In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
• I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;
• le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;
• le DAT vanno consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
• le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
• le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
• l’interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
1 i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Bollate)
2 l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
3 il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
4 data e firma.
Il fiduciario
Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Il nominativo del Fiduciario che abbia accettato l’incarico viene trasmesso alla Banca Dati Nazionale, a cui potrà accedervi.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario ed in caso di necessità, il Giudice Tutelare può provvedere alla nomina di un Amministratore di sostegno.
La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, verrà eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado di esprimersi.
Il fiduciario è chiamato in causa anche e soprattutto quando il medico ritenga di non poter seguire le bio-volontà: per potersi discostare dalle DAT il medico deve essere «in accordo con il fiduciario». Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione la deve
prendere il giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
L’incarico di fiduciario deve essere formalmente accettato, anche successivamente al deposito della DAT presso il Comune, dallo stesso incaricato; la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l’impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca Dati Nazionale.
Può anche essere nominato un Fiduciario supplente, il cui nominativo non viene trasmesso alla Banca dati nazionale, e che ad essa non potrà accedervi.
Dove e come depositare le DAT
Le DAT vanno consegnate personalmente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell’ufficiale dello stato civile, presso l’Ufficio di Stato Civile. Chi le consegna deve essere in possesso di un documento di riconoscimento valido;
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l’apposito modulo (in calce alla presente nota).
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata apposita ricevuta (avvio di procedimento).
Sulla base di quanto disposto dal d.m. n.168 del 10/12/2019:
• a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle DAT alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali.
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
2. presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità previo appuntamento telefonando al numero 0235005346;
3. consegnare all’Ufficio di Stato Civile l’originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
4 L’Ufficiale di Stato Civile ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente viene rilasciata apposita ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.
Si precisa che l’Ufficiale di Stato Civile ricevente:
• non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
• non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.
Modifica della Disposizione anticipata di trattamento
Il Disponente può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.
Cosa serve
Scaricare e compilare la modulistca:
- Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) originale, debitamente sottoscritta.
- Copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente.
- Se nominato, copia fotostatica di un valido documento di identità del Fiduciario/dei Fiduciari.
Cosa si ottiene
Ricevuta di avvenuto deposito della DAT.
Tempi e scadenze
- La DAT può essere depositata in qualsiasi momento, previo appuntamento.
- L'Ufficio di Stato Civile provvederà a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute.
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Contatti
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Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2025, 12:04