Materie del servizio
A chi è rivolto
Il deposito può essere richiesto dalla proprietà, dal titolare di altro diritto reale sull'immobile o dal tecnico abilitato (iscritto all'albo professionale di riferimento) incaricato per la redazione del tipo di frazionamento.
Descrizione
L’art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i., prescrive che “i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.
DAL 1° LUGLIO 2025 DEPOSITO TELEMATICO OBBLIGATORIO
Si informa che, a partire dal 01.07.2025, sono entrate in vigore le nuove metodologie telematiche per il deposito dei tipi di frazionamento catastali dei terreni di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore prot. n. 460141/2024 del 30.12.2024, ha ufficializzato questa modalità fissando, al 01.07.2025, la data di avvio della nuova modalità semplificata prevista dal D.Lgs. 08.01.2024 n. 1 e necessaria nei processi di trasferimento immobiliare che includono i frazionamenti di terreni.
Nello specifico, a partire dal 1° luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate gestirà direttamente il deposito nei Comuni, ricevendo dai tecnici i documenti di aggiornamento geometrico tramite invio telematico.
Questo avverrà attraverso una sezione riservata del Portale per i Comuni, in conformità con il nuovo comma 5-bis dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, aggiunto con l'articolo 25 del D.Lgs n. 1/2024.
La nuova procedura di deposito telematico, che sarà attiva dal 1° luglio 2025, consente che il deposito sia gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
I tecnici redattori dovranno trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico all'Agenzia delle Entrate e sarà la stessa ad effettuare il deposito tramite la pubblicazione degli atti sul “Portale per i Comuni”.
A decorrere dal 01.07.2025 la nuova modalità di deposito telematico diventa l'unica modalità accettata per espletare le procedure prescritte dall'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, sostituendo la precedente modalità in cui i tecnici redattori depositavano i frazionamenti catastali direttamente presso i Comuni.
Per supportare questa innovazione, l’Agenzia ha rilasciato la nuova versione PREGEO “10.6.5 – APAG 2.15”, che diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2025 e includerà strumenti avanzati per la gestione telematica degli atti di aggiornamento geometrico. Il sistema di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni sarà gestito via posta elettronica certificata (PEC), semplificando la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni.
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1
- comma 5-bis dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30.12.2024 prot. n. 460141/2024
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 40/E del 06.06.2025
Come fare
--
Cosa serve
--
Cosa si ottiene
--
Tempi e scadenze
--
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2025, 15:01