Materie del servizio
A chi è rivolto
Agli elettori iscritti nelle liste elettorali.
Gli elettori comunitari, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, non possono firmare per le proposte di Referendum o di Legge di iniziativa popolare, in quanto non fanno parte del corpo elettorale che può votare in occasione di Referendum o per l'elezione del Parlamento.
Per la raccolta di sottoscrizioni per Referendum comunali, i rispettivi regolamenti possono prevedere che le firme possano essere raccolte anche presso cittadini che non sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Chi può presentare
I diretti interessati
Descrizione
Referendum costituzionale
L'art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum.
La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500 000 (cinquecentomila) elettori o da 5 (cinque) Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire tra il 50º e il 70º giorno successivo al decreto di emanazione.
A differenza del referendum abrogativo, il referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.
Referendum abrogativo
L'articolo 75 della Costituzione riserva l'iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori), le cui sottoscrizioni devono essere raccolte su appositi moduli ed essere autenticate da un pubblico ufficiale. Possono firmare tutti i cittadini italiani che siano elettori.
La sottoscrizione può essere fatta anche fuori dal proprio Comune di residenza.
Questi possono proporre all'elettorato "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".
Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.
Referendum regionali
Ai sensi dell'art. 123, comma 1 della Costituzione sono possibili referendum regionali su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; ai sensi del comma 3 sono previsti Referendum confermativi su eventuali modifiche dei rispettivi Statuti regionali; questi ultimi hanno poi introdotto negli ordinamenti regionali l'istituto del referendum consultivo.
Referendum comunali e provinciali
Questi referendum sono stati introdotti nel 2000 attraverso l'art. 8 del Testo Unico Enti Locali, in seguito alla sottoscrizione da parte dell'Italia della Carta europea dell'autonomia locale del 1989.
La possibilità di inserirli negli statuti è stata resa facoltativa, così come la scelta riguardo agli aspetti pratici: ad esempio se inserire il quorum di validità, quantificare il numero di firme necessario per indirlo, le materie referendabili (che comunque devono sempre riguardare materie di esclusiva competenza comunale), la possibilità di abbinarle alle elezioni europee e nazionali oppure quali tipi di referendum inserire.
Legge di iniziativa popolare
La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione), un progetto di legge, che sarà discusso e votato.
L'iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, in quanto la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull'ordinamento. Infatti vi deve essere anche la volontà del titolare della funzione legislativa (il Parlamento a livello nazionale e il Consiglio Regionale a livello regionale) affinché il testo diventi legge.
Il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell'istituzione acceduta: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme e presentare la proposta alla Corte di Cassazione.
Anche tali firme devono essere raccolte su moduli appositi e devono essere autenticate da un pubblico ufficiale con le medesime modalità previste per le proposte di Referendum abrogativo.
Petizione popolare
Una petizione è una richiesta ad un'autorità - generalmente governativa - o a un ente pubblico. Nel linguaggio colloquiale, una petizione è un documento sottoscritto da più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato.
Per una petizione non è necessaria l'autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d'identità, per questo le raccolte di firme su Internet hanno lo stesso valore legale anche quando non utilizzano meccanismi di autenticazione dell'utente come la firma digitale.
Per la petizione non esiste un numero minimo di firme da raccogliere o la necessità di convalida delle firme. Il Parlamento Europeo prevede che un qualsiasi cittadino può presentare una petizione, individualmente o in associazione con altri.
L'ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all'art. 50 della Costituzione. Il diritto di petizione è inoltre considerato diritto fondamentale dell'Unione Europea e, come tale, inserito nell'apposita Carta dal Parlamento Europeo all'art. 44.
Per le petizioni alla Commissione Europea la raccolta delle firme si può effettuare sia cartacea sia online, ed è necessario inserire almeno nome, cognome e comune di residenza. Non esiste certificazione autentica, le firme servono a dimostrare il consenso dei cittadini sulla richiesta.
Come fare
Raccolta di sottoscrizioni degli elettori per proposte referendarie, di proposte di iniziativa popolare o per la presentazione di liste e candidati alle elezioni
In occasione di proposte referendarie o di proposte di iniziativa popolare o di tornate elettorali (ove è prevista la presentazione delle liste e dei candidati), è richiesta la raccolta di sottoscrizioni degli elettori. Le modalità e i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni variano a seconda del tipo di elezione.
Per le elezioni comunali, ogni lista che intende presentarsi deve raccogliere un minimo di 175 ed un massimo di 350 sottoscrizioni di elettori del Comune, tra il 180° e il 30° giorno antecedente le votazioni.
Come avviene la raccolta delle firme
La raccolta delle firme può avvnire:
- presso gli uffici comunali *;
- in altri luoghi organizzati dai comitati promotori, liste e partiti.
Per alcune tipologie di firme, quali quelle per referendum e iniziative di legge popolari, i moduli sui quali la firma viene raccolta, devono essere vidimati dal Segretario comunale o dal Cancelliere di un tribunale, prima della raccolta delle firme (art.7, L. n.352/1970).
* E' necessario tenere presente che presso i Comuni è possibile firmare per Referendum e proposte di Legge di iniziativa popolare, solo nel caso in cui i rispettivi comitati promotori abbiano depositato i loro moduli presso il Comune stesso.
Per poter firmare è necessario:
- essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano;
- presentare un documento d'identità personale valido;
- i cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo e/o per le elezioni comunali, possono sottoscrivere esclusivamente moduli inerenti tali procedimenti elettorali;
- per la sottoscrizione di referendum e petizioni comunali, sono i rispettivi regolamenti dei comuni che prevedono coloro che possono firmare.
La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale e deve essere eseguita in presenza del pubblico ufficiale che esegue l'autentica.
I pubblici ufficiali autorizzati dalla Legge (art.14 della L. n.53/1990) ad eseguire l'autentica sono i seguenti:
- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture
- i segretari delle procure della Repubblica
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza
- i membri del Parlamento
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali
- i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
L'ufficio elettorale contestualmente verifica e certifica la regolare iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali.
Raccolta per via telematica delle firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare
La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021, la quale ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Una riforma che garantisce appieno la partecipazione democratica anche delle persone con disabilità, cui finalmente sarà possibile, oltre che firmare online, essere protagonisti delle campagne referendarie nelle piazze virtuali.
Sino al 2021, infatti, l’unica modalità consentita di raccolta firme era quella su moduli cartacei preventivamente vidimati dal Comune e da effettuarsi alla presenza di un pubblico ufficiale che svolga la funzione di autentica.
I cittadini, invece, a partire dal 2022 possono sottoscrivere telematicamente le proposte di referendum costituzionali e abrogativi nonchè le leggi di iniziativa popolare, in due modi:
a) attraverso un'apposita piattaforma pubblica;
b) tramite le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.
Viene meno, quindi, per le sole firme raccolte online, l’obbligo di autenticazione tramite pubblico ufficiale.
La piattaforma
Il DPCM 09 Settembre 2022 ha disciplinato le modalità di funzionamento della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge di iniziativa popolare.
La piattaforma digitale è organizzata in un’area privata e una pubblica, alle quali si può accedere tramite un portale dedicato.
L’accesso è differenziato per tre tipologie di utenze: i soggetti promotori dei referendum o delle leggi di iniziativa popolare, i cittadini che intendono sottoscrivere, il personale della Corte di Cassazione deputato ai controlli.
L’area privata permette ai promotori di gestire la proposta referendaria e di monitorare l’andamento della raccolta delle firme. In questa sezione è possibile scegliere il tipo di iniziativa da registrare, chiedere il caricamento della proposta, vedere l’anteprima, verificare i dati inseriti e dare l’avvio immediato alla raccolta firme.
Elettori ed elettrici possono usare l’area privata, accedendo con la propria identità digitale, per sottoscrivere una proposta referendaria o una legge di iniziativa popolare, cliccando su un pulsante ad hoc.
Sempre mediante l’area privata, il personale della Corte di Cassazione disporrà degli strumenti necessari per l’attivazione e il monitoraggio del processo di raccolta delle sottoscrizioni.
L’area pubblica, invece, servirà alla cittadinanza per consultare le proposte depositate, le relative informazioni, il numero di firme raccolte e il numero necessario per raggiungere il quorum.
I promotori
I soggetti promotori, tramite l’accesso alla propria area riservata potranno monitorare l’andamento della raccolta delle sottoscrizioni per la loro proposta.
In primo luogo, la piattaforma consente la scelta sulla tipologia di iniziativa da registrare. Dopo l’abilitazione a cura della Corte di Cassazione, il promotore potrà caricare la proposta, visionarla in anteprima e revisionarla e, una volta verificato che tutto sia corretto, caricarla e dare immediatamente avvio alla raccolta delle sottoscrizioni.
Le iniziative che è possibile registrare sono: Referendum abrogativo (art. 75 della Costituzione), Referendum costituzionale (art. 138 della Costituzione) e Legge di iniziativa popolare (art. 71 della Costituzione).
Ogni iniziativa caricata è resa immodificabile tramite apposizione di Sigillo elettronico qualificato, in formato Pades (PDF), ed è dotata di riferimento temporale tramite apposizione marca temporale qualificata (in base al regolamento eIDAS, la norma europea che disciplina identità digitali e firme elettroniche) utilizzando un servizio remoto.
L'utente promotore, dopo il caricamento, può utilizzare gli strumenti di gestione, tra cui la possibilità di scaricare l’attestato di attivazione della proposta e il documento informatico generato.
La piattaforma chiude automaticamente la raccolta delle sottoscrizioni secondo le tempistiche previste dalle norme per la specifica tipologia di iniziativa. L'utente promotore può interromperla in qualsiasi momento.
I cittadini
Il cittadino accede alla piattaforma e sottoscrive le proposte con la propria identità digitale: SPID, CIE o CNS.
Tra i dati acquisiti direttamente vi saranno i dati ANPR e, in particolare, il Comune nelle cui liste elettorali il cittadino è iscritto, l’iscrizione AIRE per i residenti all’estero e l’attributo elettore.
Il collegamento fra l'identità digitale del cittadino e la proposta non avverrà mediante una vera e propria firma, ma mediante una certificazione di processo che attesterà la scelta in modo sicuro e opponibile a terzi.
La piattaforma, attraverso il codice fiscale fornito dal gestore di identità digitale, accede al sistema ANPR e mostra al cittadino i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita); nelle more dell’integrazione, il cittadino potrà comunque completare la propria scheda inserendo il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
Le operazioni realizzate dal cittadino sono registrate e archiviate insieme alle informazioni anagrafiche e all'ID sessione e sono collegate al documento informatico relativo all’iniziativa.
Il cittadino potrà scaricare un attestato di sottoscrizione contenente, oltre ai dati anagrafici, l’identificativo univoco della sessione utente avviata tramite autenticazione con SPID, CIE, CNS e il riferimento all'iniziativa sottoscritta. Sarà inoltre possibile visualizzare tutte le sottoscrizioni effettuate, mediante l’area privata.
Fino all'integrazione delle liste elettorali nel sistema ANPR, attraverso gli strumenti di gestione dell’iniziativa l’utente promotore, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, genera automatica un messaggio di PEC per ogni comune per il quale risultano cittadini sottoscrittori dell’iniziativa con la richiesta di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali e di rilascio del relativo certificato.
Cosa serve
Per la sottoscrizione il firmatario deve presentare un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione statale con fotografia).
Cosa si ottiene
La possibilità di sottoscrivere i moduli per la presentazione di richieste di referendum popolari, progetti di legge di iniziativa popolare, liste e candidati per le elezioni.
Tempi e scadenze
Le scadenze per la sottoscrizione dei moduli variano a seconda della tipologia di raccolta di sottoscrizione
Costi
Nessuno
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
La vidimazione dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni per la promozione di Referendum o di Leggi di iniziativa popolare
I moduli per la raccolta delle firme non possono essere utilizzati fino a quando non vengono vidimati dal Segretario Comunale o dal Cancelliere capo del Tribunale (Art.7, L. n.352/1970)
I moduli vidimati devono riportare una data antecedente a quella della raccolta delle sottoscrizioni sul modulo stesso.
Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026, 10:55