Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell' Unione Europea

Servizio attivo

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell' Unione Europea

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri comunitari

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Descrizione

Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

Il concetto di "soggiorno legale" non può essere confuso con il concetto di "residenza legale".
Per "residenza" si deve fare riferimento alla "residenza anagrafica" e cioè all'iscrizione in ANPR; per "soggiorno" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanza di una corrispondente iscrizione anagrafica.
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno".
Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che:

Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinchè il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:

  • non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
  • il suo allontamì+namento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecuitvi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art.14, c.4, d.Lgs. n.30/2007).

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Come fare

Inviare una mail di richiesta allo Sportello Polifunzionale, allegato il proprio documento di identità.

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Cosa serve

Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.

Il soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme.

La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’APR, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, egli mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata.

Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

  • da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
  • da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
  • da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
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Cosa si ottiene

Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

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Tempi e scadenze

Per l'attestazione permanente sono comunque necessari almeno 5 anni di residenza in Italia.
L'attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.

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Costi

Per il rilascio delle attestazioni, una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 + 0.80 di diritti di segreteria, per ogni attestazione rilasciata.

Il pagamento potrà essere effettuato presso lo Sportello Polifunzionale, in contanti o con carta

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 14:21

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