Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti
Descrizione
Rilascio dell’autorizzazione come da normativa Regionale (art.14 Regolamento Reg.le N. 6 novembre 2004 e sue modificazioni). L’ affidamento è autorizzato su volontà già espressa dal defunto o, in difetto, dalla volontà del coniuge o della maggioranza degli aventi titolo. La competenza è attribuita all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Per l’affidamento di ceneri già tumulate o derivanti da cremazione di esiti cadaverici trasformativi a seguito di esumazioni o estumulazioni, l’autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il Cimitero.
Come fare
Il richiedente, avente titolo, deve compilare e sottoscrivere apposito modulo con il quale dichiara il luogo dove conserverà le ceneri. Normalmente tale richiesta viene presentata contestualmente a quella della cremazione perchè si rende necessaria rispetto alla destinazione delle ceneri.
Cosa serve
- Se esistente, la disposizione testamentaria del defunto o la volontà espressa dal defunto se iscritto ad associazione per la cremazione, in originale o copia conforme
- domanda contenente le previste dichiarazioni mediante apposito modulo
- documento d’identità’ del/i dichiarante/i
- n.1 marca da bollo
Cosa si ottiene
autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Tempi e scadenze
Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.
L'affidamento è illimitato nel tempo.
Casi particolari
Qualora il parente affidatario intenda rinunciare all’affidamento delle ceneri, ha l’obbligo di restituirle chiedendone la tumulazione in cimitero
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
NORME DI RIFERIMENTO
Legge Regionale n. 22 del 2003 – Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e sue modificazioni.
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 13:39