Unioni Civili - scioglimento

Servizio attivo

Unioni Civili - scioglimento

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone che hanno costituito una unione civile e che vogliono manifestare la volontà di scioglimento.

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Descrizione

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.

Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesimi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.

NORME DI RIFERIMENTO
L. 20 maggio 2016 n.76;
decreti Legislativi 11 febbraio 2017 n. 5, 6 e 7;
Artt. 1, comma 25, L. n.76/2016 ossia la «clausola di richiamo» a:

  • div. (898/1970): articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898
    Codice di procedura civile (disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile)
  • Norme sulla negoziazione assistita e sullo
    scioglimento del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile: agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
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Come fare

La domanda per la manifestazione di volontà di scioglimento dell’Unione Civile è disponibile nella pagina "Unioni Civili - richiesta celebrazione e scioglimento" e può essere proposta:

  • al Tribunale ordinario,
  • al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell’atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014)
  • agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014).
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Cosa serve

Scaricare il modulo per la manifestazione di volontà di scioglimento dell’Unione Civile contenuto nella pagina "Unioni Civili - richiesta celebrazione e scioglimento".

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Cosa si ottiene

Lo scioglimento dell'unione civile.

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Tempi e scadenze

La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

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Contatti

Telefono Uff. Stato Civile : +39 02 35005560
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2025, 11:54

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