Materie del servizio
A chi è rivolto
Proprietari (o altri soggetti aventi titolo) di immobili di nuova costruzione o già esistenti che abbiano subito interventi che possano influire su sicurezza, igiene, salubrità dell'immobile stesso o dei suoi impianti tecnici.
Descrizione
La Segnalazione Certificata di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Essa attesta che siano stati rispettati tutti i requisiti di legge necessari per garantire ai fruitori dell’immobile di viverlo in sicurezza e in pieno comfort.
Può essere presentata sia per l’intero edificio che per singole porzioni di esso (agibilità parziale), a condizione che siano state ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria legate all’intero intervento edilizio e siano certificati gli impianti delle parti comuni dell’immobile.
Riferimenti legislativi: art. 24 del D.P.R. 380/2001, art. 19 della L. 241/1990
Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa non sarà più possibile rilasciare certificati di agibilità/attestazioni di avvenuta formalizzazione dell’agibilità per silenzio-assenso relativamente alle pratiche di Agibilità presentate mediante Segnalazione Certificata di Agibilità.
Come fare
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata esclusivamente da un tecnico abilitato, incaricato dall'avente titolo, tramite accesso a Cportal.
La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori relativa ad interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione totale o parziale, ristrutturazione, e in generale tutti quegli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'immobile stesso o dei suoi impianti tecnici.
Cosa serve
Tutto quanto richiesto in fase di presentazione tramite canale Cportal. La Segnalazione Certificata di Agibilità è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
Cosa si ottiene
Attestazione di Agibilità.
Tempi e scadenze
L’utilizzo degli immobili può iniziare dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità corredata delle documentazione necessaria.
Entro 30 giorni dalla presentazione l’Ufficio competente, verificata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, può interrompere in termini ai sensi dell’art. 19 comma 3 e 6 L. 241/1990, al fine di richiedere la conformazione della Segnalazione Certificata di Agibilità con quanto previsto dal sopracitato art. 24. Ove l’istanza venga conformata con tutta la documentazione richiesta, nei tempi e nelle modalità corrette, l’Agibilità è da ritenersi attestata.
Decorso inutilmente il termine indicato per mancata o tardiva presentazione della documentazione necessaria a conformare la Segnalazione Certificata di Agibilità, la stessa non si riterrà attestata, pertanto sarà vietato l’utilizzo dell’immobile di cui alla segnalazione in argomento.
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Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2025, 14:35