Materie del servizio
A chi è rivolto
La dichiarazione può essere sottoscritta da due persone residenti a Bollate, coabitanti e legate da vincoli affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.
I dichiaranti non devono essere legati da vincoli di matrimonio o di unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, di affinità o di adozione.
Descrizione
I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto, e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi.
Qualora non siano già iscritti allo stesso indirizzo e sul medesimo stato di famiglia devono richiedere la variazione di indirizzo contestualmente alla dichiarazione di convivenza.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
Oltre alla dichiarazione di convivenza di fatto anagrafica (presentata in Comune), due conviventi possono altresì disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, il quale entro dieci giorni dovrà trasmettere l’atto al Comune di residenza.
EFFETTI
La Legge n° 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto i seguenti diritti:
– gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art.1 comma 38)
– in caso di malattia e di ricovero i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
– ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art.1 commi 40 e 41)
– in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni (art.1 comma 42)
– il diritto di cui al comma 42 viene meno qualora il convivente superstite cessi di abitare nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
– diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente nel caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto (art.1 comma 44)
– inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo preferenziale (art.1 comma 45)
– diritti del convivente nell’attività di impresa
– nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata
– in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
I conviventi, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, possono chiudere la convivenza di fatto sottoscrivendo, uno solo o entrambi, la dichiarazione di cessazione della convivenza (vedi modello allegato).
La stessa può essere presentata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza (vedi modulistica).
Come fare
Gli interessati devono compilare l’apposito modello di dichiarazione al quale allegano la fotocopia del loro documento di identità.
Può essere presentata con le seguenti modalità:
1 - ONLINE: per posta elettronica semplice indirizzata ad anagrafe@comune.bollate.mi.it o a sportello.polifunzionale@comune.bollate.mi.it, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.bollate@legalmail.it
2 - presso lo SPORTELLO POLIFUNZIONALE:
SU APPUNTAMENTO nelle giornate di lunedi, martedi, giovedi e sabato, utilizzando uno dei seguenti canali:
- prenotando online un appuntamento , senza necessità di SPID, ma solo inserendo i propri dati, un contatto telefonico e un indirizzo email;
- prenotando tramite l’App IO, scaricando l’app sul proprio smartphone e accedendo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica;
- Telefonando ai seguenti numeri dello Sportello Polifunzionale
02.35005.541
02.35005.547
lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, martedì anche dalle 14.00 alle 17.30
SENZA APPUNTAMENTO nelle giornate di mercoledi e venerdi, nei seguenti orari:
-
MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
-
VENERDI’ dalle ore 8.30 alle 12.00
3 - con RACCOMANDATA A/R indirizzata a:
Comune di Bollate c/o Ufficio Anagrafe - Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate
Cosa serve
compilare e presentare la dichiarazione della convivenza di fatto (vedi modulistica)
Cosa si ottiene
Registrazione della convivenza di fatto
Dal momento della registrazione è possibile richiedere allo Sportello Polifunzionale il certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Il rilascio del certificato è assoggettato all’applicazione dell’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72.
Tempi e scadenze
L’ufficio procede entro 2 giorni alla registrazione della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
N.B.: Qualora l’Ufficio accerti la mancanza dei requisiti previsti dall’art.36 della Legge n° 76/2016 non può procedere alla registrazione della convivenza di fatto.
Costi
Il rilascio del certificato di convivennza di fatto prevede l'imposta di bollo di € 16,00 e i diritti di segreteria di € 0,80. Il pagamento è effettuato in contanti o con carta di debito / credito
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge N° 76 del 20 maggio 2016
Circolare n° 7 del 1 giugno 2016
Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2025, 12:23