Separazione-divorzio consensuale. Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Servizio attivo

Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare

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Descrizione

I coniugi che, consensualmente, intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, ora, possono farlo rivolgendosi:

– ad un Avvocato ( uno per parte) – procedura di negoziazione assistita – ( art.6 della L.162/2014) . L’accordo necessita di nulla-osta da parte della Procura in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti o di autorizzazione, rilasciata dal Presidente del Tribunale, in presenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
L’Avvocato ha l’obbligo di trasmettere l’accordo, all’Ufficiale dello Stato Civile ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine tassativo di 10 giorni.

– all’ufficiale di Stato Civile – modalità semplificata – ( art.12 della L.162/2014) . Questa modalità è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave ( ex lege 104/’92 ) o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale ( es: uso della casa coniugale ecc.) .
Queste nuove modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali evitando quindi di rivolgersi al Tribunale.
** La richiesta di divorzio può essere presentata solo se trascorsi sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

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Come fare

All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazioni per il caso di specie – vedi modelli allegati – per entambi i coniugi.

L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:

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Cosa serve

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazioni per il caso di specie – vedi modelli allegati  –  per entambi i coniugi.
  • documento di identità dei dichiaranti
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Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio

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Tempi e scadenze

Nel giorno e ora dell’appuntamento, entrambi i coniugi dovranno presentarsi muniti di documento d’identità valido per la sottoscrizione dell’accordo che gli stessi intendono concludere.
Al fine di consentire una maggior riflessione o ripensamento da parte dei coniugi, l’Ufficiale dello Stato Civile, fisserà, non prima di 30 giorni, un secondo appuntamento per la conferma dell’accordo già sottoscritto.

La mancata comparizione comporterà la mancata conferma dell’accordo.

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Accedi al servizio

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Costi

Tutta la procedura ha un costo di 16.00€ da pagarsi tramite link PagoPA che verrà rilasciato dal Comune di Bollate.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione dell'accordo.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

  1. La dichiarazione delle parti: rilevanza penale

In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.

  • il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anniSe si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
  • il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficile di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolre rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Si segnala inoltre che l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare controlli in relazione alla circostanza se i coniugi abbiano delle limitaizoni nella loro capacità di agire, quali l'interdizione per infermità di mente o nomina di un amministratore di sostegno.

 2. Norme di riferimento

Legge 10.11.2014 N. 162 – Legge 01.12. 1970 N. 898 – D.P.R. 396 del 3.11.2000 

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 13:35

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