Imposta di soggiorno

Servizio attivo

Informazioni sull'imposta di soggiorno a Bollate, chi la deve pagare, tariffe, esenzioni e modalità di versamento.

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A chi è rivolto

Soggetti tenuti al pagamento
Soggetti passivi dell’imposta: I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive, entro il termine del soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato: quest’ultimo è tenuto al versamento delle somme al Comune di Bollate.
Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Bollate.


Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, oltre ai residenti del Comune di Bollate:
a) i minori entro il compimento del diciottesimo anno di età;
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della provincia di Milano e relativo accompagnatore (un accompagnatore per paziente);
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della provincia Milano (un accompagnatore per degente);
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
L’esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

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Descrizione

Il Comune di Bollate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20 dicembre 2023, ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’imposta di soggiorno, dovuta da chiunque, pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Bollate.

Presupposto

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è proporzionata alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale.

L’imposta è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi, l’imposta di soggiorno non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da uno per i successivi cinque pernottamenti.


Obblighi gestore responsabile di imposta
L’imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l’importo dell’imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione per un periodo di cinque anni.
Locazioni brevi
Sono tenuti al pagamento i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, siano essi intermediari immobiliari ovvero soggetti che amministrano portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.


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Come fare

  1. Versamenti trimestrali
    I gestori devono riversare al Comune di Bollate le somme corrisposte dai soggetti passivi d’imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante bonifico bancario sul conto intestato al Comune presso la Tesoreria (IBAN IT25S0306920103100000046018) eventuali altre modalità di pagamento telematiche che potranno essere messe a disposizione dall’Ente.
    I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare, alla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti.
    La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti.
    La comunicazione deve essere compilata tramite apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione e trasmessa all’indirizzo pec del Comune.
    L’Amministrazione Comunale potrà dotarsi di apposito gestionale informatico successivamente messo a disposizione dei soggetti gestori. 
  2. Modello 21  La recente delibera della Corte dei Conti n. 22/2016 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili.
    La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale o maneggio di denaro e beni di pertinenza pubblica.
    L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a produrre annualmente il conto della propria gestione.
    A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). 
  3. La Dichiarazione Annuale dell'Imposta di Soggiorno entro il entro il 30 Giugno
  • Le modalità di presentazione di tale dichiarazione annuale sono:
      • Tramite intermediario specializzato (CAF, commercialista, ecc.)
         
        In questo caso è necessario fornire all'intermediario i dati delle proprie strutture e i riepiloghi trimestrali dell'imposta di soggiorno dell'anno di dichiarazione.

    • Invio diretto dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
       
      E' necessario effettuare il login al sito dell'Agenzia delle Entrate e, una volta effettuato l'accesso, il servizio si trova all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni".

E’ a disposizione delle strutture ricettive il programma gestionale “Stay Tour” a cui si accede tramite SPID al seguente link: https://imposta-soggiorno.org/bollate/

I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, collegandosi al portale Stay Tour, trasmettono all’Ufficio tributi la modulistica compilata completa dei pernottamenti registrati nel periodo di tassazione ed effettuano il versamento dell’imposta riscossa.

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Cosa serve

La rendicontazione e dichiarazione compilate online, collegandosi al portale Stay Tour al seguente link: https://imposta-soggiorno.org/bollate/ , o in formato cartaceo, sottoscritte e complete degli allegati richiesti.

Per maggiori informazioni consultare i documenti allegati

 

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Cosa si ottiene

Un Funzionario dell’ufficio Tributi esaminerà le rendicontazioni e dichiarazioni trasmesse e la corrispondenza tra l’imposta riscossa e i versamenti effettuati. Si verrà pertanto inseriti nella banca dati, verranno recepite le successive variazioni.

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Tempi e scadenze

  • Versamenti trimestrali
    I gestori devono riversare al Comune di Bollate le somme corrisposte dai soggetti passivi d’imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), 
  •  Il Modello 21, relativo al rendiconto annuale dovrà essere firmato dal referente della struttura e consegnato al Comune entro il 30 Gennaio, dell’anno successivo.
  • La Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno, dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente entro il 30 Giugno, dell’anno successivo. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell’eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.
    In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
    Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
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Canale digitale:

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Condizioni di servizio

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Contatti

Indirizzo Email : tributi@comune.bollate.mi.it
Indirizzo Pec : comune.bollate@legalmail.it
Telefono : 0235005494
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2025, 13:00

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