Morte - affidamento ceneri

Servizio attivo

Morte - affidamento ceneri

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai famigliari dei defunti

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Descrizione

Rilascio dell’autorizzazione come da normativa Regionale (art.14 Regolamento Reg.le N. 6 novembre 2004 e sue modificazioni). L’ affidamento è autorizzato su volontà già espressa dal defunto o, in difetto, dalla volontà del coniuge o della maggioranza degli aventi titolo. La competenza è attribuita all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Per l’affidamento di ceneri già tumulate o derivanti da cremazione di esiti cadaverici trasformativi a seguito di esumazioni o estumulazioni, l’autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il Cimitero.

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Come fare

Il richiedente, avente titolo, deve compilare e sottoscrivere apposito modulo con il quale dichiara il luogo dove conserverà le ceneri. Normalmente tale richiesta viene presentata  contestualmente a quella della cremazione perchè si rende necessaria rispetto alla destinazione delle ceneri.

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Cosa serve

  • Se esistente, la disposizione testamentaria del defunto o la volontà espressa dal defunto se  iscritto ad associazione per la cremazione, in originale o copia conforme
  • domanda contenente le previste dichiarazioni mediante apposito modulo
  • documento d’identità’ del/i dichiarante/i
  • n.1 marca da bollo
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Cosa si ottiene

autorizzazione all'affidamento delle ceneri

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Tempi e scadenze

Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.

L'affidamento è illimitato nel tempo.

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Casi particolari

Qualora il parente affidatario intenda rinunciare all’affidamento delle ceneri, ha l’obbligo di restituirle chiedendone la tumulazione in cimitero

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Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

NORME DI RIFERIMENTO
Legge Regionale  n. 22 del 2003 –  Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e sue modificazioni.

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 13:39

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