Fatturazione elettronica – Comunicazione ai fornitori

Servizio attivo

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 209/214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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A chi è rivolto

A tutte le imprese, fornitori e professionisti che forniscono beni o prestazioni di servizi al Comune di Bollate

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Descrizione

Istruzioni per la fatturazione elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 209/214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

L’obbligo comporta che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all’Agenzia delle Entrate.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 specifica altresì le regole tecniche per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione e, all’art. 3, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

Per il Codice Univoco consultare la pagina degli Allegati

 

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Come fare

La fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio secondo le indicazioni dell'ufficio preposto. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento a meno che ci siano altri accordi contrattuali.

L’accettazione, come il rifiuto, è una operazione che può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata dal Sistema di Interscambio alla fattura. In breve, consiste nel superamento di un controllo di regolarità formale della fattura, essenzialmente sulla presenza di CIG e CUP, sull’indicazione dell’IVA giusta (scissione o meno), sulla correttezza di oggetto e importi .

Il rifiuto delle fatture elettroniche come l’accettazione può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata alla fattura dal Sistema di Interscambio.

Se durante il termine non avviene né rifiuto né accettazione, SDI comunica la “decorrenza termini” e ritiene la fattura accettata. Di conseguenza, se sarà riemessa con lo stesso numero dallo stesso soggetto la scarterà.

 

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Cosa serve

L’Amministrazione Pubblica non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ed inoltre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Gli Uffici comunali, destinatari delle fatture elettroniche, sono registrati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con apposito codice univoco da inserire nella fattura elettronica.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si precisa infine che il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i riferimenti della Determina di impegno di spesa e i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto) , qualora questi fossero indicati come obbligatori.

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Cosa si ottiene

La ricevuta di accettazione o di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione.

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Tempi e scadenze

La fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio secondo le indicazioni dell'ufficio preposto. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento a meno che ci siano altri accordi contrattuali.

L’accettazione, come il rifiuto, è una operazione che può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata dal Sistema di Interscambio alla fattura. In breve, consiste nel superamento di un controllo di regolarità formale della fattura, essenzialmente sulla presenza di CIG e CUP, sull’indicazione dell’IVA giusta (scissione o meno), sulla correttezza di oggetto e importi .

Il rifiuto delle fatture elettroniche come l’accettazione può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata alla fattura dal Sistema di Interscambio.

Se durante il termine non avviene né rifiuto né accettazione, SDI comunica la “decorrenza termini” e ritiene la fattura accettata. Di conseguenza, se sarà riemessa con lo stesso numero dallo stesso soggetto la scarterà.

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Vincoli

L’Amministrazione Pubblica non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ed inoltre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Gli Uffici comunali, destinatari delle fatture elettroniche, sono registrati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con apposito codice univoco da inserire nella fattura elettronica.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si precisa infine che il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i riferimenti della Determina di impegno di spesa e i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto) , qualora questi fossero indicati come obbligatori

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2025, 18:07

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