Materie del servizio
A chi è rivolto
Il deposito può essere richiesto dalla proprietà, dal titolare di altro diritto reale sull'immobile o dal tecnico abilitato (iscritto all'albo professionale di riferimento) incaricato per la redazione del tipo di frazionamento.
Descrizione
L’art. 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i., prescrive che “i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.
DAL 1° LUGLIO 2025 DEPOSITO TELEMATICO OBBLIGATORIO
Si informa che, a partire dal 01.07.2025, sono entrate in vigore le nuove metodologie telematiche per il deposito dei tipi di frazionamento catastali dei terreni di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore prot. n. 460141/2024 del 30.12.2024, ha ufficializzato questa modalità fissando, al 01.07.2025, la data di avvio della nuova modalità semplificata prevista dal D.Lgs. 08.01.2024 n. 1 e necessaria nei processi di trasferimento immobiliare che includono i frazionamenti di terreni.
Nello specifico, a partire dal 1° luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate gestirà direttamente il deposito nei Comuni, ricevendo dai tecnici i documenti di aggiornamento geometrico tramite invio telematico.
Questo avverrà attraverso una sezione riservata del Portale per i Comuni, in conformità con il nuovo comma 5-bis dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, aggiunto con l'articolo 25 del D.Lgs n. 1/2024.
La nuova procedura di deposito telematico, che sarà attiva dal 1° luglio 2025, consente che il deposito sia gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
I tecnici redattori dovranno trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico all'Agenzia delle Entrate e sarà la stessa ad effettuare il deposito tramite la pubblicazione degli atti sul “Portale per i Comuni”.
A decorrere dal 01.07.2025 la nuova modalità di deposito telematico diventa l'unica modalità accettata per espletare le procedure prescritte dall'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, sostituendo la precedente modalità in cui i tecnici redattori depositavano i frazionamenti catastali direttamente presso i Comuni.
Per supportare questa innovazione, l’Agenzia ha rilasciato la nuova versione PREGEO “10.6.5 – APAG 2.15”, che diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2025 e includerà strumenti avanzati per la gestione telematica degli atti di aggiornamento geometrico. Il sistema di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni sarà gestito via posta elettronica certificata (PEC), semplificando la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni.
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1
- comma 5-bis dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30.12.2024 prot. n. 460141/2024
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 40/E del 06.06.2025
Come fare
Dal 01/07/2025 è entrata in vigore una nuova modalità telematica semplificata: il deposito verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, alla quale i tecnici redattori invieranno telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico.
Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle Entrate è effettuato con le modalità previste dall'articolo 30, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, direttamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, preventivamente alla loro approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.
L’Agenzia delle Entrate curerà anche la comunicazione dell’avvenuto deposito al Comune mediante posta elettronica certificata, sostituendo così l’attestazione comunale precedentemente richiesta.
Sarà resa disponibile al professionista incaricato sia copia della comunicazione di avvenuto deposito e della ricevuta di consegna, sia la documentazione attestante l’approvazione dell’atto di aggiornamento catastale.
Cosa serve
Le modalità di presentazione sono indicate sul sito interneto dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina Deposito Frazionamenti Pregeo
Cosa si ottiene
Si ottiene l'aggiornamento planimetrico della mappa catastale
Tempi e scadenze
Le tempistiche di deposito e approvazione dell'atto di aggiornamento catastale, sono in capo all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2026, 17:55