Materie del servizio
A chi è rivolto
Congiunti del defunto o persona autorizzata.
Descrizione
La dispersione delle ceneri, per i decessi avvenuti in Bollate, è autorizzata dall'ufficiale di Stato Cicile del Comune di Bollate, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1 lett. b, num 1 e 2 della Legge 130/2001.
Inoltre, il rilascio di questa autorizzazione deve osservare anche quanto prescritto all'art 13 del Regolamento Regionale n° 4 del 14/06/2022.
Per la dispersione al di fuori del territorio regionale della Lombardia, occorrerà tenere conto della legislazione della regione competente.
La dispersione è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente:
– all’interno del Cimitero: giardino delle rimembranze o cinerario comune
– in area privata fuori dei centri abitati
– in natura (lago, fiume, aria)
Come fare
Il richiedente, avente titolo, deve compilare e sottoscrivere apposito modulo con il quale dichiara il luogo dove effettuerà la dispersione. Normalmente tale richiesta viene presentata contestualmente a quella della cremazione perchè si rende necessaria rispetto alla destinazione delle ceneri.
Qualora il defunto avesse espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo, è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti di pari grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
Cosa serve
- La disposizione testamentaria del defunto o la volontà espressa dal defunto se iscritto ad associazione per la cremazione, in originale o copia conforme.
- domanda contenente le previste dichiarazioni mediante apposito modulo.
- documento d’identità’ del/i dichiarante/i.
- n.1 marca da bollo.
Cosa si ottiene
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
Tempi e scadenze
Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.
La dispersione va eseguita entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Legge n.130 del 30 marzo 2001 – Legge Regionale n. 22 del 2003 – Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e sue modificazioni.
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025, 13:50