Descrizione
La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è oggi disciplinata dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” che nella sezione “Bonifica di siti contaminati” (Parte IV Titolo V), disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti ed individua l’ente preposto che disciplina in concerto con gli altri Enti le procedure disposte dalla legge.
Il Comune con Legge Regionale 3/2023 è stato delegato dalla Regione e individuato quale Ente titolare di procedimenti di bonifica, di cui al Titolo parte IV del DLgs 152/06; tali bonifiche si riferiscono esclusivamente alle problematiche di contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Non sono di competenza comunale invece i siti di interesse nazionale, individuati con decreto del Ministero dell’Ambiente (SIN) e nemmeno i siti che si trovano in più territori comunali, che restano di competenza della Regione.
Il procedimento istruttorio si svolge secondo la procedura ordinaria (ex art. 242 Dlgs 152/06) o secondo le procedure semplificate (ex artt. 242bis 242ter e 249), laddove ne ricorrono le condizioni. Per i punti vendita carburanti si applicano le specifiche procedure di cui al DM 31/2015.
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Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2025, 17:41