Amianto

Smaltimento materiali contenenti cemento amianto

Tipi di documento:
Modulistica
Municipium

Descrizione

Che cos’è l’amianto (Asbesto)
Si tratta di un materiale molto utilizzato in passato in vari impieghi: ad esempio, l’eternit (nome commerciale) veniva utilizzato come copertura in edilizia sotto forma di lastre piane o ondulate di cemento-amianto, oppure come coibentazione di tubature. L’eternit è costituito da materiale non friabile che, quando è in buono stato di conservazione, non è di per sé pericoloso. Se, però, lo stesso viene esposto ad agenti atmosferici, subisce un progressivo degrado per azione di piogge, sbalzi termici, vento, e a distanza di anni dall’installazione possono determinarsi rilasci di fibre.
Le fibre di amianto, liberate nell’aria possono essere causa di gravi malattie dell’apparato respiratorio come una particolare forma di tumore chiamata mesotelioma pleurico.

Chi è il responsabile della gestione dell’amianto
Il D.M. 06/09/1994 affida al proprietario dei siti ove ci sia la presenza di amianto, in caso di condomini è l’amministratore, l’attuazione di un programma di controllo e di manutenzione di tali manufatti, nonché la responsabilità di valutarne il rischio.
Vi è inoltre l’obbligo da parte dei proprietari di edifici in cui vi è presenza di amianto di comunicare tale presenza al Comune e all’ATS ai sensi dell’art. 12 della Legge 257/1992 e art. 6 L.R. 17/2003, fornendo la documentazione prevista dal D.M. 6/9/1994, le informazioni di cui all’allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia e la valutazione del rischio secondo l’algoritmo regionale allegato al protocollo predisposto da Regione Lombardia e ARPA.

Chi ha il compito di segnalare la presenza di materiale contenente amianto
Il personale tecnico dell'ufficio Ambiente nelle normali operazioni verifica sul territorio, oltre a tutti i cittadini, hanno il dovere di comunicare la presenza di amianto – o il sospetto della presenza di amianto – in qualsiasi forma (compatta o friabile) negli edifici, impianti o luoghi pubblici o privati.

Municipium

Ufficio responsabile del documento

Municipium

Formati disponibili

.pdf

Municipium

Licenza di distribuzione

Municipium

Ulteriori Informazioni

Cosa fa il Comune

L'ufficio Ambiente mappa tutti gli edifici e dei manufatti contenenti amianto, fin dall’anno 2010, al fine attivare tutte le procedure di gestione manutenzione e messa in sicurezza di tali materiali.
L'Ufficio, a seguito di ricezione di segnalazione di presenza di amianto, anche a seguito di specifici sopralluoghi, chiederà al proprietario del manufatto (o all’amministratore del condominio):
- di provvedere, innanzitutto, a verificare se sulle proprietà c’è del cemento-amianto. In tal caso andrà compilato il “Mod NA/1 per la notifica della presenza di amianto in strutture e luoghi” ai fini del censimento e inoltrato all’organo di vigilanza (ATS) oltre che al Comune;
Per quanto concerne le coperture :
- se il materiale contenente amianto presenta crepe, fessure evidenti o rotture che riguardano almeno il 10% dell’estensione totale della superficie, allora si deve procedere a bonificare il sito (privilegiando la rimozione della copertura e sua sostituzione)
- se invece, la superficie appare integra e il danno è meno evidente, bisognerà procedere applicando il cosiddetto “indice di degrado”, che è un valore numerico a cui corrispondono delle azioni di intervento che il proprietario del’immobile o il responsabile dell’attività esercitata dovranno effettuare.

In ogni caso bisognerà fornire idonea valutazione del rischio sottoscritta da un tecnico qualificato (tecnico con patentino regionale per l’amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra) per quanto riguarda le coperture in matrice compatta -Indice di degrado-, o metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 per tutti i retanti manufatti contenenti amianto. Sinteticamente per valutare l’Indice di Degrado bisogna tenere in considerazione diversi parametri: presenza di fessurazioni e crepe, friabilità/sgretolamento, ventilazione, distanza da finestre e balconi, vetustà, ecc.

In base al risultato ottenuto, il proprietario/amministratore/responsabile dell’attività, dovrà

1) rimuovere la copertura entro i successivi 12 mesi (se l’indice è uguale o maggiore di 45)
2) eseguire la bonifica (attraverso sovracopertura, incapsulamento o rimozione), entro 3 anni (se l’indice è compreso tra 25 e 44)
3) effettuare nessun intervento, ma riesame ogni 2 anni (se l’indice è inferiore/uguale a 25)

Anche negli ultimi due casi, comunque, sussiste l’obbligo di monitorare la situazione e verificare ipossibili peggioramenti del suo stato, sempre secondo i parametri dell’Indice di Degrado.

Municipium

Riferimenti normativi

D.M. 06/09/1994 
Legge 257/1992
L.R. 17/2003

Amianto - modalità di presentazione

Amianto - modalità di presentazione

(114 KB) - ultima modifica: 17.03.2025

Amianto Modulo notifica NA1

Amianto Modulo notifica NA1

(153 KB) - ultima modifica: 17.03.2025

Amianto opzione restrittiva

Amianto opzione restrittiva

(162 KB) - ultima modifica: 17.03.2025

Amianto segnalazione presenza

Amianto segnalazione presenza

(168 KB) - ultima modifica: 17.03.2025

amianto Valutazione stato di conservazione ID

amianto Valutazione stato di conservazione ID

(58 KB) - ultima modifica: 17.03.2025

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 10:36

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot