La gestione dell’emergenza

L’evento calamitoso che si manifesta è valutato in base alla gravità ed all’estensione territoriale e determina le risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e le competenze gestionali degli interventi.
La normativa statale, già con la Legge 225/92 e ora con il recente provvedimento varato dalla Regione Lombardia – L.R. n. 16/2004 (Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), ribadisce il principio della sussidiarietà verticale – riconosciuto dall’Unione Europea nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992- e rivede ruoli e responsabilità ai diversi livelli istituzionali: Comune, Provincia, Regione, Stato.
Ad ogni livello la responsabilità della gestione dell’emergenza può essere autonoma e condotta con le forze disponibili in campo.
Attraverso la programmazione e la pianificazione coordinata con il livello superiore e la presenza di una struttura di protezione civile, ogni entità territoriale (Comune, Provincia, Regione) deve essere in grado di provvedere autonomamente almeno alla prima gestione dell’emergenza.

Stralcio terremoti

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(DIMENSIONI: 769 KB) - ultima modifica: 17.10.2020

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