Vendita alloggi Edilizia Convenzionata
La vendita di un alloggio, realizzato in Edilizia Convenzionata, da parte del proprietario deve essere autorizzata dall’Ufficio Demanio e Patrimonio.
COME ACCEDERE
Il proprietario di un alloggio realizzato in Edilizia Convenzionata (alloggi di Cooperative realizzati in diritto di superficie) che intende vendere il bene deve richiedere l’autorizzazione alla vendita all’Ufficio Tributi, il quale verifica i requisiti soggettivi dell’acquirente e la definizione del prezzo di cessione.
L’autorizzazione comunale costituisce requisito indispensabile la cui mancanza rende l’atto nullo e viziato irreparabilmente.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
Prima di procedere alla vendita dell’alloggio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
DA PARTE DEL VENDITORE:
- richiesta del proprietario;
- copia dell’atto di proprietà;
- stato di famiglia dell’acquirente o autocertificazione (vedi allegato);
- fotocopie Mod. 101/730/Unico, riferiti ai redditi percepiti nell’anno precedente, di tutti i componenti che concorrono al reddito familiare dell’acquirente;
- certificato scolastico dei figli minori che non frequentano la scuola dell’obbligo o, in alternativa, certificazione dell’ufficio collocamento;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà*, sottoscritta da tutti i componenti del nucleo familiare dell’acquirente, che siano percettori di reddito;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà* specifica, in caso di nubendi o persone che si separono dal proprio nucleo familiare;
- dichiarazione della Cooperativa (se in essere) che rinuncia al diritto di prelazione sull’alloggio oggetto della vendita.
* La firma sulle dichiarazioni non va autenticata.
DA PARTE DELL’ACQUIRENTE:
- avere cittadinanza italiana;
- avere la residenza ovvero l’attività lavorativa nel Comune o nell’ambito sovra comunale, coincidente con le province lombarde, in cui è sito l’immobile da acquistare;
- non essere titolare esso stesso o i membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà o altro diritto reale, su un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nel Comune e nell’ambito sovra comunale dove è ubicato l’immobile da acquistare;
- non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà, di un alloggio costruito con finanziamento agevolato dello Stato o di altro ente pubblico, su tutto il territorio nazionale;
- fruire di un reddito annuo lordo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a € 86.708,50 (detrazione di € 516,46 per ogni figlio a carico);
- deve essere decorso il periodo di divieto di alienazione (5 anni) dell’immobile da acquistare, previsto nella Convenzione e nell’atto di proprietà;
- i “nubendi” dovranno presentare il certificato di matrimonio al notaio che stipulerà il rogito.
A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA RICHIESTA
Demanio e Patrimonio.
MODALITA’ DI RITIRO
Presso l’Ufficio Demanio e Patrimonio.
VALIDITA’
12 mesi dal rilascio del provvedimento.
TEMPI DI ATTESA
Massimo 90 giorni.
SANZIONI
In mancanza autorizzazione comunale l’atto di compravendita è nullo.
NORME DI RIFERIMENTO
Legislazione in materia di edilizia convenzionata L. 167/62 e regolamenti C.I.M.E.P.
- UFFICIO COMPETENTE: Demanio e gestione amministrativa e contabile del Patrimonio
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