Unioni Civili: richiesta, celebrazione e scioglimento
DESCRIZIONE
L’unione civile è un istituto giuridico previsto per formalizzare i rapporti tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
SCELTA DEL COMUNE
Per costituire l’unione civile, la coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
RAPPORTI PATRIMONIALI
Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
In assenza di scelta esplicita, il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono altresì convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
SCELTA DEL COGNOME
Le persone contraenti possono scegliere un cognome comune e anteporlo o posporlo al proprio.
Il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.
LA RICHIESTA PUO’ ESSERE PRESENTATA:
- dalla coppia che deve costituire l’unione
oppure - da una persona delegata.
Il modulo di “Richiesta costituzione Unione Civile”, può essere inviato a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: statocivile@comune.bollate.mi.it.
Per le persone straniere, analogamente a quanto previsto per il matrimonio, è necessario presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall’autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.
Per scaricare il modulo di richiesta e la documentazione vedi allegati.
Al ricevimento della richiesta l’Ufficio di Stato Civile chiederà d’ufficio i documenti occorenti e, successivamente, convocherà telefonicamente i/il richiedenti/e per fissare l’appuntamento per la firma del “Verbale di richiesta di costituzione di unione civile”.
COSTO DELLA RICHIESTA
- La pratica è gratuita per le costituzioni che avvengono nel proprio Comune di residenza
- se l’unione civile viene costituita in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, è necessario presentare formale domanda (in bollo da € 16,00 da pagare direttamente all’Ufficiale di Stato Civile per il rilascio della delega).
TEMPI DI VERIFICA PER LA SUCCESSIVA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
- L’Ufficiale dello Stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti;
- l’unione civile potrà essere costituita entro 180 giorni dalla formale comunicazione di chiusura delle verifiche.
A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA RICHIESTA
Ufficio Stato Civile
CASI PARTICOLARI
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesimi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell’atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
Per scaricare i moduli per la manifestazione di volontà di scioglimento dell’Unione Civile e ulteriori informazioni vedi allegati.
NORME DI RIFERIMENTO
L. 20 maggio 2016 n.76;
decreti Legislativi 11 febbraio 2017 n. 5, 6 e 7;
Artt. 1, comma 25, L. n.76/2016 ossia la «clausola di richiamo» a:
- div. (898/1970): articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898
- Codice di procedura civile (disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile)
- Norme sulla negoziazione assistita e sullo
scioglimento del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile: agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
- UFFICIO COMPETENTE: Stato Civile
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