Ricorsi contro i verbali al Codice della Strada e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

A) Il trasgressore o i soggetti con lui obbligati in solido al pagamento della sanzione – il proprietario del veicolo o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – possono presentare ricorso contro il verbale al prefetto di Milano:

  • entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;
  • purchè non sia già stato effettuato il pagamento della sanzione nella misura ridotta indicata a verbale quando detto pagamento è consentito;
  • purchè non si sia già presentata opposizione contro il verbale davanti al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto può essere presentato:

  • all’ufficio o comando al quale appartiene l’Agente accertatore;
  • inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al ricorso possono essere allegati i documenti ritenuti idonei e può essere chiesta l’audizione personale.

Il Prefetto, esaminato il verbale, il ricorso e le controdeduzioni prodotte in merito dal comando:

  • se ritiene il verbale fondato, adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per una somma non inferiore al doppio del minimo edittale comminato con il verbale più le spese; il pagamento della somma comminata e delle spese deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento;
  • se ritiene infondato il verbale, emana ordinanza motivata di archiviazione del verbale stesso.

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto si può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.

B) l trasgressore o i soggetti con lui obbligati in solido al pagamento della sanzione – il proprietario del veicolo o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – possono proporre opposizione contro il verbale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria che nel nostro caso è il Giudice di Pace di Milano.

L’opposizione davanti al Giudice di Pace:

  • deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento;
  • può essere depositata presso la sede del Giudice di Pace o anche depositata a mezzo del servizio postale.

A T T E N Z I O N E!

l’opposizione davanti al Giudice di Pace è alternativa al ricorso al Prefetto;
anche in questo caso non si deve effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta indicata a verbale quando detto pagamento è consentito.

Il Giudice di Pace in udienza:

  • con sentenza può rigettare l’opposizione determinando l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata; il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza;
  • con sentenza può accogliere l’opposizione, annullando in tutto o in parte il verbale opposto.

C) Per le violazioni al Codice della Strada:

  • è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
  • detta somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale: questa riduzione non è ammessa per le violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo e la sospenzione della patente di guida;
  • il pagamento in misura ridotta non è ammesso per quelle violazioni meglio dettagliate dall’articolo 202 del Codice della Strada.

Se il pagamento in misura ridotta, ove consentito, non avviene nel termine dei sessanta giorni e non sia stato presentato ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace, il verbale è titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e per le spese di procedimento.

Anche l’ordinanza- ingiunzione del Prefetto di cui sopra come pure la sentenza del Giudice di Pace , trascorso inutilmente il termine per il pagamento senza che siano state opposte o appellate, sono titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Viene emessa ingiunzione di pagamento per la somma da corrispondere e per le spese di procedimento: inoltre, come stabilito dall’articolo 27 della Legge 689/1981, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

ATTENZIONE!

Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada NON HA VALORE QUALE PAGAMENTO AI FINI DELL’ ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE.

Questo vale anche per coloro che pagano la sanzione ridotta del 30% oltre i cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

In questi casi la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo.

 Prefettura di Milano

Richiesta rateizzazione verbale

Richiesta rateizzazione verbale

(136 KB) - ultima modifica: 17.10.2020

Richiesta rimborso

Richiesta rimborso

(120 KB) - ultima modifica: 17.10.2020

Ricorso Prefetto

Ricorso Prefetto

(123 KB) - ultima modifica: 17.10.2020

SEI NELL’AREA TEMATICA

Cerca nelle Aree Tematiche