Ricorsi contro i verbali al Codice della Strada e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
A) Il trasgressore o i soggetti con lui obbligati in solido al pagamento della sanzione – il proprietario del veicolo o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – possono presentare ricorso contro il verbale al prefetto di Milano:
- entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;
- purchè non sia già stato effettuato il pagamento della sanzione nella misura ridotta indicata a verbale quando detto pagamento è consentito;
- purchè non si sia già presentata opposizione contro il verbale davanti al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto può essere presentato:
- all’ufficio o comando al quale appartiene l’Agente accertatore;
- inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Al ricorso possono essere allegati i documenti ritenuti idonei e può essere chiesta l’audizione personale.
Il Prefetto, esaminato il verbale, il ricorso e le controdeduzioni prodotte in merito dal comando:
- se ritiene il verbale fondato, adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per una somma non inferiore al doppio del minimo edittale comminato con il verbale più le spese; il pagamento della somma comminata e delle spese deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento;
- se ritiene infondato il verbale, emana ordinanza motivata di archiviazione del verbale stesso.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto si può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.
B) l trasgressore o i soggetti con lui obbligati in solido al pagamento della sanzione – il proprietario del veicolo o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – possono proporre opposizione contro il verbale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria che nel nostro caso è il Giudice di Pace di Milano.
L’opposizione davanti al Giudice di Pace:
- deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento;
- può essere depositata presso la sede del Giudice di Pace o anche depositata a mezzo del servizio postale.
A T T E N Z I O N E!
l’opposizione davanti al Giudice di Pace è alternativa al ricorso al Prefetto;
anche in questo caso non si deve effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta indicata a verbale quando detto pagamento è consentito.
Il Giudice di Pace in udienza:
- con sentenza può rigettare l’opposizione determinando l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata; il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza;
- con sentenza può accogliere l’opposizione, annullando in tutto o in parte il verbale opposto.
C) Per le violazioni al Codice della Strada:
- è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
- detta somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale: questa riduzione non è ammessa per le violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo e la sospenzione della patente di guida;
- il pagamento in misura ridotta non è ammesso per quelle violazioni meglio dettagliate dall’articolo 202 del Codice della Strada.
Se il pagamento in misura ridotta, ove consentito, non avviene nel termine dei sessanta giorni e non sia stato presentato ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace, il verbale è titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e per le spese di procedimento.
Anche l’ordinanza- ingiunzione del Prefetto di cui sopra come pure la sentenza del Giudice di Pace , trascorso inutilmente il termine per il pagamento senza che siano state opposte o appellate, sono titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Viene emessa ingiunzione di pagamento per la somma da corrispondere e per le spese di procedimento: inoltre, come stabilito dall’articolo 27 della Legge 689/1981, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.
ATTENZIONE!
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada NON HA VALORE QUALE PAGAMENTO AI FINI DELL’ ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE.
Questo vale anche per coloro che pagano la sanzione ridotta del 30% oltre i cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
In questi casi la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo.
- UFFICIO COMPETENTE: Polizia Locale e Protezione Civile
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