Requisiti per apertura di scuole private

La materia relativa alla possibilità di apertura ed esercizio di scuole non statali è fondamentale contenuta nella legge 3 febbraio 2006 n.27 che prevede all’art. 1-bis comma 1 due distinte tipologie:

  • scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n.62
  • scuole non paritarie

La parità è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del MIUR competente per territorio, mentre scuole non paritarie sono quelle che svolgono un’attività organizzativa di insegnamento e che presentano condizioni di funzionamento indicate al comma 4 dall’art. 1bis della L. 27/2006 ovvero:

  • a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
  • b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e
sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco. Le modalità procedimentali per l’inclusione nell’elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento n. 263 adottato nel 2007 .

Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne’ intermedi, ne’ finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.

Le sedi e le attività d’insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del dirittodovere all’istruzione e alla formazione.

DM n. 263 del 29.11.2007

DM n. 263 del 29.11.2007

(16 KB) - ultima modifica: 17.10.2020

Legge n. 27 del 03.02.2006 art. 1bis

Legge n. 27 del 03.02.2006 art. 1bis

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