Piani di indagine ambientale

Piani di indagine Ambientale
Le indagini ambientali preliminare scostituiscono il primo livello d’accertamento della potenziale contaminazione delle matrici ambientali. L’indagine ambientale preliminare deve essere sempre riferita alla destinazione d’uso effettiva dell’immobile e, nei casi di previsto cambio d’uso, anche a quella futura.
Le indagini preliminari possono essere eseguite dai soggetti obbligati/interessati, ad esempio:

  • ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D.lgs. 152/2006
  • ai sensi del regolamenti comunali (regolamenti locali d’igiene o regolamenti edilizio art. 98 comma 3)
  • a seguito piano rimozione rifiuti abbandonati (comma 2, art. 239 del D.lgs. 152/2006)
  • a seguito di dismissione/rimozione di serbatoi interrati
  • a seguito di chiusura/cessazione di attività di impianti di gestione rifiuti (come previsto dalla specifica autorizzazione)
  • per iniziativa di Parte (es in caso di compravendita)

Cosa fa il Comune
Il comune è il responsabile del procedimento e può richiedere ad ARPA supporto tecnico. Se attivata, ARPA esprime valutazioni sul piano d’indagine presentato e svolge attività di controllo e analisi in campo
Dal punto di vista tecnico sono fornite di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune indicazioni di carattere generale.
Le indagini ambientali devono:
essere rappresentative dell’intero sito
il numero e il posizionamento dei punti di indagine deve essere definito sulla base di un criterio di generale rappresentatività e in base a eventuali centri di pericolo o zone potenzialmente critiche (es. serbatoi sostanze pericolose, pozzi perdenti)
essere rappresentative di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione e prevedere comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto l’eventuale strato di riporto, se presente
prevedere un set analitico definito in base agli inquinanti di cui sia sospettabile la presenza in virtù delle attività pregresse svolte sul sito
includere il test di cessione sulle eventuali matrici materiali di riporto esposte a dilavamento
devono essere corredate da planimetrie in scala adeguata, anche su base catastale, riportanti tutti gli elementi di interesse (confine di proprietà, confine di condominio, punti di indagine, centri di pericolo e zone critiche, attività produttive dismesse o attive, etc.), stratigrafie e documentazione fotografica delle indagini, certificati analitici di laboratorio
Qualora all’esito delle indagini sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all’Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, “CSC”) il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l’avvio del procedimento di bonifica

Nell’area tematica Ambiente, verde e rifiuti potresti essere interessato anche alle seguenti attività:

SEI NELL’AREA TEMATICA

Cerca nelle Aree Tematiche