Permesso a costruire
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il Permesso di Costruire è un provvedimento esplicito rilasciato dal Comune, che consente di effettuare tutti gli interventi di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio.
COME ACCEDERE
L’avente titolo (proprietario, amministratore, ecc.) deve presentare all’Ente un progetto firmato da un tecnico abilitato, allegando la modulistica prestampata compilata in ogni sua parte, con apposta marca da bollo.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
Quando si intende effettuare le trasformazioni edilizio-urbanistiche del territorio così come previste dalla Legge Regionale 12/05 Parte II Titolo I capo II e s.m.i. o quando si intende sanare eventuali opere effettuate senza il necessario titolo abilitativo.
TEMPI DI ATTESA
Entro 60 gg dalla presentazione della domanda il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i pareri di competenza comunale, anche ove previsto, della Commissione per il Paesaggio e, valutando la conformità del progetto, formula una proposta di provvedimento.
Qualora ritenga che ai fini istruttori l’istanza sia incompleta, può chiedere documentazione integrativa.
Tale richiesta sospende il termine di 60 giorni (previsti ai sensi di Legge) che ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione dell’integrazione documentale.
Qualora il titolare dell’istanza non si esprima entro 60 gg. (art.14 del Regolamento Edilizio), il procedimento di rilascio si conclude in senso negativo mediante archiviazione d’ufficio.
In caso di avvenuto perfezionamento documentale, il provvedimento finale è adottato dal Responsabile del Procedimento; dell’avvenuta emanazione è dato immediato avviso agli interessati mediante lettera raccomandata nonché notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio.
I lavori devono iniziare (previa comunicazione inviata all’Ufficio tecnico E.P.) perentoriamente entro un anno dalla data di emissione del Permesso di Costruire ed essere ultimati entro tre anni dalla data d’inizio lavori (entrambi i termini possono essere prorogati).
Decorsi i tempi suddetti, il Permesso di Costruire decade di diritto.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo P.di C. o S.C.I.A. per le opere ancora da eseguire.
VOLTURA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Il Permesso di Costruire è trasferibile insieme all’immobile ai successori o aventi causa; la voltura deve essere richiesta nel periodo di validità della pratica edilizia.
Il richiedente deve presentare domanda in bollo allegando copia dell’atto notarile di vendita o donazione o successione, ecc. (debitamente registrato) o in alternativa autocertificazione redatta ai sensi del del D.P.R. 445/2000 con indicazione degli estremi dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto.
PROROGA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
La durata temporale del Permesso di Costruire può essere prorogata con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Permesso, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare, e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
La richiesta in bollo deve essere presentata dal titolare del Permesso entro il termine di fine lavori, corredata dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del Direttore dei Lavori incaricato.
COSTI DA SOSTENERE
Contributo di costruzione e diritti di segreteria, in relazione alla destinazione funzionale degli interventi stessi. Il citato contributo non è dovuto ovvero è ridotto nei casi espressamente previsti ai sensi di Legge (L.R. 12/05 e s.m.i. – art. 17 del DPR 380/01 e s.m.i.).
Per il rilascio del Permesso di costruire è necessario fornire una marca da bollo (in corso di validità) da apporre sul titolo.
La presentazione dell’istanza deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il “Portale – C-PORTAL“
- UFFICIO COMPETENTE: Edilizia Privata
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