Morte: affidamento ceneri

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Rilascio dell’autorizzazione come da normativa Regionale (art.14 Regolamento Reg.le N. 6 novembre 2004 e sue modificazioni). L’ affidamento è autorizzato su volontà già espressa dal defunto o, in difetto, dalla volontà del coniuge o della maggioranza degli aventi titolo. La competenza è attribuita all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Per l’affidamento di ceneri già tumulate o derivanti da cremazione di esiti di cadaveri inconsunti a seguito di esumazioni o estumulazioni, l’autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il Cimitero.

COME ACCEDERE
Il richiedente, avente titolo, deve compilare e sottoscrivere apposito modulo con il quale dichiara il luogo dove conserverà le ceneri. Normalmente tale richiesta viene presentata  contestualmente a quella della cremazione perchè si rende necessaria rispetto alla destinazione delle ceneri.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1) Se esistenti, la disposizione testamentaria del defunto o la volontà espressa dal defunto se  iscritto ad associazione per la cremazione, in originale o copia conforme;
2) domanda contenente le previste dichiarazioni mediante apposito modulo (allegato 6);
3) documento d’identità’ del/i dichiarante/i;
4) n.1 marca da bollo.

A QUALE UFFICIO PRESENTARE LA RICHIESTA
Ufficio Stato Civile

VALIDITA’
Illimitata nel tempo.

TEMPI DI ATTESA
Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.

NORME DI RIFERIMENTO
Legge Regionale  n. 22 del 2003 –  Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e sue modificazioni.

NOTE
Qualora il parente affidatario intenda rinunciare all’affidamento delle ceneri, ha l’obbligo di restituirle chiedendone la dispersione nel cinerario comune o la loro tumulazione

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