Matrimonio: separazione e/o divorzio consensuale – Modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio
DESCRIZIONE
I coniugi che, consensualmente, intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, ora, possono farlo rivolgendosi:
– ad un Avvocato ( uno per parte) – procedura di negoziazione assistita – ( art.6 della L.162/2014) . L’accordo necessita di nulla-osta da parte della Procura in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti o di autorizzazione, rilasciata dal Presidente del Tribunale, in presenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
L’Avvocato ha l’obbligo di trasmettere l’accordo, all’Ufficiale dello Stato Civile ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine tassativo di 10 giorni.
– all’ufficiale di Stato Civile – modalità semplificata – ( art.12 della L.162/2014) . Questa modalità è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave ( ex lege 104/’92 ) o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale ( es: uso della casa coniugale ecc.) .
Queste nuove modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali evitando quindi di rivolgersi al Tribunale.
** La richiesta di divorzio può essere presentata solo se trascorsi sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
A CHI E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazioni per il caso di specie – vedi modelli allegati – per entambi i coniugi.
FASI E TEMPI
Nel giorno e ora dell’appuntamento, entrambi i coniugi dovranno presentarsi muniti di documento d’identità valido per la sottoscrizione dell’accordo che gli stessi intendono concludere.
Al fine di consentire una maggior riflessione o ripensamento da parte dei coniugi, l’Ufficiale dello Stato Civile, fisserà, non prima di 30 giorni, un secondo appuntamento per la conferma dell’accordo già sottoscritto. La mancata comparizione comporterà la mancata conferma dell’accordo.
COSTI DA SOSTENERE
Il pagamento, in contanti, di un diritto fisso di € 16,00 da effettuarsi a conclusione dell’accordo.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge 10.11.2014 N. 162 – Legge 01.12. 1970 N. 898 – D.P.R. 396 del 3.11.2000 –
- UFFICIO COMPETENTE: Stato Civile
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