IRPEF – Addizionale Comunale
L’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. è stata istituita dal decreto legislativo 28/09/98 n. 360 e s.m.i. (art. 1) ed è applicata da Bollate dal 2000.
Infatti, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/02/2000 è stata istituita l’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.lgs. 360/98 nella misura dello 0,2%: dal 2000 al 2008 è sempre stata confermata nella misura dello 0,2%.
Dall’anno 2009, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2009, è stata aumentata allo 0,4% con esenzione per i contribuenti i cui redditi complessivi determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche siano inferiori a 10.000 (diecimila) euro.
Con delibera di Consiglio Comuanle n. 32 dell’8 giugno 2010 il Consiglio ha confermato la medesima aliquota approvata nel 2009 (0,4%) con la medesima esenzione (esenti redditi fino a 10.000,00 Euro).
Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2012 è stata aumentata l’addizionale portandola dallo 0,4% allo 0,6%, confermando l’esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.
Con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014, è stata aumentata l’addizionale portandola dallo 0,6% allo 0,8%, confermando l’esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.
L’aumento è stato confermato con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n.14 del 06/03/2017, n. 1 del 26/02/2018, n. 7 dell’11/02/2019, n. 61 del 20/12/2019, n. 8 del 29/03/2021, n. 78 del 21/12/2021 e n. 11 del 31/01/2023.
ALIQUOTE A BOLLATE (CODICE COMUNE A940)
2009 0,4% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
2010 0,4% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
2011 0,4% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
2012 0,6% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
2013 0,6% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
2014 0,8% – esenzione redditi fino a € 10.000,00
dal 2015 al 2023 l’aliquota 0,8% con esenzione redditi fino a € 10.000,00 è sempre stata confermata.
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale tutti i contribuenti che siano tenuti al pagamento all’I.R.P.E.F. e che – alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento – hanno il domicilio fiscale nel Comune di Bollate.
Per i lavoratori dipendenti o pensionati, l’addizionale è trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’I.N.P.S., mentre per gli autonomi deve essere corrisposta in sede di dichiarazione annuale dei redditi .
Sono esclusi dal pagamento:
– le persone giuridiche, cioè tutti i contribuenti soggetti all’I.R.P.E.G. (imposta sui redditi delle persone giuridiche);
– i contribuenti che possiedono solo redditi esenti I.R.P.E.F. o soggetti a tassazione separta (trattamento fine rapporto, arretrati, ecc…).
VERSAMENTI
Il versamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per i sostituti di imposta dovrà essere effettuato sul conto infruttifero presso la Banca d’Italia n. 61376 intestato al Comune di Bollate.
Il versamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., ai sensi dell’art. 1 comma 143 legge 27/12/07 n. 296, per i soggetti privati dovrà essere effettuato mediante il modello di versamento F24 utilizzando gli appositi codici tributo di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 368/E del 12/12/07 (codici tributo: in autotassazione-acconto 3843, in autotassazione-saldo 3844, interessi pagamento dilazionato-autotassazione-add.le com.le all’I.R.P.E.F. 3857).
- UFFICIO COMPETENTE: Tributi
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