IMU – Aliquote 2023
ALIQUOTE IMU 2023:
1) 3,5 (tre virgola cinque) per mille per abitazione principale e pertinenze con conferma detrazione fissa di € 200,00 per le categorie A1/A/8 e A/9 (sono escluse dall’imposizione IMU tutte le altre categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7);
2) 3,8 (tre virgola otto) per mille con detrazione di euro 200,00 per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3) 10,6 (dieci virgola sei) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli non posseduti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo, capannoni artigianali o industriali);
4) 8,4 (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi”;
5) 6,5 (sei virgola cinque) per mille per immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/98, secondo i patti territoriali firmati nel 2021 tra i sindacati dei proprietari ed inquilini: l’aliquota comunale IMU (6,5) viene ridotta di un ulteriore 25% per legge.
Per beneficiare di tale agevolazione, copia dei nuovi contratti sottoscritti e registrati nel corso dell’anno devono pervenire entro il 31/12/2023 all’Ufficio Tributi;
6) 10,3 (dieci virgola tre) per mille per gli immobili ad uso residenziale locati a canone di mercato con contratto registrato: verranno sottoposte alla medesima aliquota del 10,3 anche le pertinenze incluse nel contratto di locazione; ai fini del calcolo dell’imposta, sono ammissibili una pertinenza per categoria catastale “C2” (cantina) ed una per categoria catastale “C6” (autorimessa);
Per beneficiare di tale agevolazione, copia dei nuovi contratti sottoscritti e registrati nel corso dell’anno devono pervenire entro il 31/12/2023 all’Ufficio Tributi;
DISCIPLINA IN MATERIA DI COMODATO TRA GENITORI E FIGLI:
Nel 2023 si conferma la medesima disciplina per gli immobili concessi in comodato gratuito tra genitori e figli per l’IMU: si applica la riduzione del 50% dell’aliquota ordinaria IMU (quindi, nello specifico, si applica l’aliquota del 10,6 con riduzione del 50%) a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia proprietario di un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante – oltre all’immobile concesso in comodato – possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In pratica, sussistono i presupposti se il comodante possiede un solo alloggio in tutta Italia e lo concede in comodato al genitore o al figlio, oppure, il comodante può possedere fino a due alloggi ma devono essere siti in Bollate e genitore e figlio devono risiedere entrambi a Bollate: entrambi gli immobili devono essere adibiti ad abitazione principale.
Per esempio: se il padre ha due alloggi, che vengono utilizzati dal genitore e figlio come abitazioni principali ed entrambi risiedono in Bollate, i presupposti sono esistenti, mentre se il padre (o viceversa) vive in casa di proprietà a Novate Milanese e concede al figlio una casa in Bollate, dove il medesimo risiede, non sussistono i requisiti. Ciò vale anche se ci sono case al mare o in montagna: si devono possedere al massimo due appartamenti destinati ad abitazione principale nel medesimo Comune da genitori e figli.
Copia dei nuovi comodati registrati nel corso dell’anno 2023 deve pervenire all’Ufficio Tributi entro il 31/12/2023: inoltre, per legge, per ottenere l’agevolazione è necessaria anche la presentazione della dichiarazione IMU al Comune.
- UFFICIO COMPETENTE: Tributi
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