Dichiarazione di convivenza

CHI PUO’ SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione può essere sottoscritta da due persone residenti a Bollate, coabitanti e legate da vincoli affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.
I dichiaranti non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela,affinità o adozione. Qualora non siano già iscritti allo stesso indirizzo e sul medesimo stato di famiglia devono richiedere la variazione di indirizzo contestualmente alla dichiarazione di convivenza.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA
Gli interessati devono compilare l’apposito modello di dichiarazione ( vedi modello allegato) al quale allegano la fotocopia del loro documento di identità.
Può essere presentata con le seguenti modalità:

TEMPI DI ATTESA
L’ufficio procede entro 2 giorni alla registrazione della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
N.B. : Qualora l’Ufficio accerti la mancanza dei requisiti previsti dall’art.36 della L. n° 76/2016 non può procedere alla registrazione della convivenza di fatto.

RILASCIO CERTIFICATO DI CONVIVENZA DI FATTO
Dal momento della registrazione è possibile richiedere allo Sportello Polifunzionale il certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Il rilascio del certificato è assoggettato all’applicazione dell’imposta di bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72.

CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato, il quale entro dieci giorni dovrà trasmettere l’atto al Comune di residenza.

EFFETTI
La Legge n° 76/2016 riconosce ai conviventi i seguenti diritti:

– gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art.1 comma 38)
– in caso di malattia e di ricovero i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i famigliari (art.1 comma 39)
– ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art.1 commi 40 e 41)
– in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni (art.1 comma 42)
– il diritto di cui al comma 42 viene meno qualora il convivente superstite cessi di abitare nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
– diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente nel caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto (art.1 comma 44)
– inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare qualora l’appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo preferenziale (art.1 comma 45)
– diritti del convivente nell’attività di impresa
– nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata
– in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
I conviventi, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, possono chiudere la convivenza di fatto sottoscrivendo, uno solo o entrambi, la dichiarazione di cessazione della convivenza (vedi modello allegato).
La stessa può essere presentata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge N° 76 del 20 maggio 2016
Circolare n° 7 del 1 giugno 2016

Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto

Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto

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Dichiarazione di convivenza di fatto

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