Amianto
Che cos’è l’amianto (Asbesto)
Si tratta di un materiale molto utilizzato in passato in vari impieghi: ad esempio, l’eternit (nome commerciale) veniva utilizzato come copertura in edilizia sotto forma di lastre piane o ondulate di cemento-amianto, oppure come coibentazione di tubature. L’eternit è costituito da materiale non friabile che, quando è in buono stato di conservazione, non è di per sé pericoloso. Se, però, lo stesso viene esposto ad agenti atmosferici, subisce un progressivo degrado per azione di piogge, sbalzi termici, vento, e a distanza di anni dall’installazione possono determinarsi rilasci di fibre.
Le fibre di amianto, liberate nell’aria possono essere causa di gravi malattie dell’apparato respiratorio come una particolare forma di tumore chiamata mesotelioma pleurico.
Cosa prevede la normativa
La normativa Nazionale (Legge 257 del 1992, n. 257 – DM 6/9/1994) e Regionale (LR 17/2003 – D.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 – PRAL) prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il proprietario dell’immobile deve comunicare alla ATS i dati relativi alla presenza di amianto, compilando il Mod NA/1. Inoltre deve attuare il programma di manutenzione e controllo che implica una serie di adempimenti.
Chi è il responsabile della gestione dell’amianto
Il D.M. 06/09/1994 affida al proprietario dei siti ove ci sia la presenza di amianto, in caso di condomini è l’amministratore, l’attuazione di un programma di controllo e di manutenzione di tali manufatti, nonché la responsabilità di valutarne il rischio.
Vi è inoltre l’obbligo da parte dei proprietari di edifici in cui vi è presenza di amianto di comunicare tale presenza all’ATS ai sensi dell’art. 12 della Legge 257/1992 e art. 6 L.R. 17/2003, fornendo la documentazione prevista dal D.M. 6/9/1994, le informazioni di cui all’allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia e la valutazione del rischio secondo l’algoritmo regionale allegato al protocollo predisposto da Regione Lombardia e ARPA.
Cosa fa il Comune di Bollate
Il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano ha cominciato il programma di censimento e mappatura sul territorio, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, fin dall’anno 2010, al fine attivare tutte le procedure di gestione manutenzione e messa in sicurezza di tali materiali.
Il personale del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, a seguito di ricezione di segnalazione di presenza di amianto, anche a seguito di specifici sopralluoghi, chiederà al proprietario del manufatto (o all’amministratore del condominio):
di provvedere, innanzitutto, a verificare se sulle proprietà c’è del cemento-amianto. In tal caso andrà compilato il “Mod NA/1 per la notifica della presenza di amianto in strutture e luoghi” ai fini del censimento e inoltrato all’organo di vigilanza (ATS) oltre che al Comune;
Per quanto concerne le coperture :
se il materiale contenente amianto presenta crepe, fessure evidenti o rotture che riguardano almeno il 10% dell’estensione totale della superficie, allora si deve procedere a bonificare il sito (privilegiando la rimozione della copertura e sua sostituzione)
se invece, la superficie appare integra e il danno è meno evidente, bisognerà procedere applicando il cosiddetto “indice di degrado”, che è un valore numerico a cui corrispondono delle azioni di intervento che il proprietario del’immobile o il responsabile dell’attività esercitata dovranno effettuare.
In ogni caso bisognerà fornire idonea valutazione del rischio sottoscritta da un tecnico qualificato (tecnico con patentino regionale per l’amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra) per quanto riguarda le coperture in matrice compatta -Indice di degrado-, o metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 per tutti i retanti manufatti contenenti amianto.
Sinteticamente per valutare l’Indice di Degrado bisogna tenere in considerazione diversi parametri: presenza di fessurazioni e crepe, friabilità/sgretolamento, ventilazione, distanza da finestre e balconi, vetustà, ecc.
In base al risultato ottenuto, il proprietario/amministratore/responsabile dell’attività, dovrà
1) rimuovere la copertura entro i successivi 12 mesi (se l’indice è uguale o maggiore di 45)
2) eseguire la bonifica (attraverso sovracopertura, incapsulamento o rimozione), entro 3 anni (se l’indice è compreso tra 25 e 44)
3) effettuare nessun intervento, ma riesame ogni 2 anni (se l’indice è inferiore/uguale a 25)
Anche negli ultimi due casi, comunque, sussiste l’obbligo di monitorare la situazione e verificare ipossibili peggioramenti del suo stato, sempre secondo i parametri dell’Indice di Degrado.
Chi ha il compito di segnalare il problema amianto
Il personale tecnico del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano nelle normali operazioni verifica sul territorio, oltre a tutti i cittadini, hanno il dovere di comunicare la presenza di amianto all’ufficio competente – o il sospetto della presenza di amianto – in qualsiasi forma (compatta o friabile) negli edifici, impianti o luoghi pubblici o privati.
Sanzioni
La D.G.R. n. IX/4777 del 30 gennaio 2013 che ha definito i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative da Euro 100,00 a Euro 1500,00 per i proprietari che non effettuano la comunicazione ad ATS e agli enti preposti circa la presenza di manufatti contenenti amianto.
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