Accesso Documentale
Accesso documentale
Il diritto di accesso documentale (accesso agli atti) è il diritto di prendere visione e di avere copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Oggetto dell’accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti di cui il Comune è in possesso in qualunque forma realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L’accesso si esercita con richiesta di visionare l’atto o di rilascio di copia e dietro pagamento dei costi per la riproduzione.
Si possono distinguere due tipi di accesso:
• quello per gli atti di pubblico interesse, come statuto, regolamenti, deliberazioni, bandi di gara e di concorso, avvisi pubblici, ordinanze. Queste informazioni sono consultabili anche sul sito Internet del Comune.
• quello ad un atto specifico, per il quale il cittadino deve dimostrare di avere un interesse diretto (giuridicamente rilevante).
Come fare la richiesta
La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato o da un suo delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore). La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Per i documenti di pubblico interesse, la visione o il rilascio della copia è possibile con richiesta anche verbale (accesso informale).
In tutti gli altri casi è necessario presentare un accesso formale con richiesta scritta (vedi modulo allegato) in cui siano indicate:
• le generalità del richiedente
• la motivazione, che è obbligatoria per legge, nella quale si deve dimostrare la sussistenza un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso
La richiesta viene inviata all’ufficio competente che, esaminata l’istanza, rilascia la copia.
Se l’Amministrazione valuta che non ci sono le condizioni per soddisfare la richiesta, viene inviata al cittadino una lettera, da parte dell’Ufficio che detiene l’atto, che motiva il rinvio del termine o il rifiuto.
Se l’accesso documentale è rinviato o rifiutato, è possibile ricorrere al Difensore Civico Regionale e anche al TAR.
E’ previsto il pagamento delle copie riprodotte fotostaticamente.
Normativa generale di riferimento
Legge 241/90 e Regolamento per il diritto di accesso del Comune di Bollate