Accesso Civico Generalizzato
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento: Tempestivo
Accesso civico generalizzato
L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione.
L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione in formato elettronico su supporti materiali di dati e documenti.
Nell’istanza devono essere indicati con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere presentata compilando l’apposito modulo.
Requisiti dell’istanza = Deve contenere le complete generalità del richiedente, con i relativi recapiti e numeri di telefono, e consentire di identificare il dato, l’informazione o il documento richiesto.
Modalità di trasmissione dell’istanza =L’istanza può essere presentata in forma cartacea o trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Dlgs. 7 marzo 2005 n.82, più precisamente:
1) l’istanza cartacea, se non è stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto, deve avere in allegato la fotocopia del documento di identità del richiedente;
2) l’istanza telematica è valida se :
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Uffici destinatari dell’istanza = L’istanza va indirizzata all’Ufficio che detiene i dati, se conosciuto, o allo Sportello Polifunzionale e può essere:
a) consegnata allo Sportello Polifunzionale dell’Ente, se presentata brevi manu;
b) spedita avvalendosi del servizio postale;
c) spedita tramite pec indirizzandola a: comune.bollate@legalmail.it;
d) inviata tramite posta elettronica semplice all’indirizzo di posta elettronica dellUfficio che detiene i dati, documenti, informazioni.
Termini di conclusione del procedimento= Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con un provvedimento espresso e motivato.
Controinteressato = Per ciascuna istanza di accesso generalizzato l’Amministrazione deve verificare l’eventuale esistenza di controinteressati, cioè di soggetti (persone fisiche o giuridiche) i quali, anche se non menzionati nel documento oggetto dell’istanza, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art.5-bis Dlgs.33/2013 (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Comunicazione al controinteressato = Una volta individuata la presenza di eventuali controinteressati, l’Amministrazione deve comunicare loro la ricezione dell’istanza di accesso generalizzato, concedendo un termine di 10 giorni per la proposizione di un’opposizione motivata. La comunicazione di copia dell’istanza al controinteressato deve essere effettuata con raccomandata AR oppure, a coloro che vi abbiano acconsentito, per via telematica.
Accoglimento dell’istanza di accesso in caso di opposizione del controinteressato= In caso di accoglimento della richiesta di accesso, nonostante la motivata opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione al controinteressato ed al richiedente della decisione di accoglimento dell’istanza, senza tuttavia procedere alla contestuale trasmissione dei documenti al richiedente.
Al fine di consentire al controinteressato la proposizione dei rimedi contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza, i dati e i documenti non possono essere inviati al richiedente prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso da parte dei controinteressati.
Tutela del controinteressato = Il controinteressato, che dispone delle stesse tutele che l’Ordinamento riconosce al richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione motivata, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, ai sensi dell’art.5 comma 7 Dlgs.33/2013, ricorso al Difensore civico regionale oltre che al TAR.
Tutela del richiedente = Il richiedente, di fronte al silenzio dell’amministrazione o al rigetto totale o parziale della sua richiesta di accesso, può:
- presentare richiesta di riesame (vedi il modulo allegato) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Amministrazione comunale, il quale deve rispondere con provvedimento motivato entro venti giorni dalla richiesta di riesame. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali (art.5-bis comma 2 lettera a), il Responsabile provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- Contro la decisione dell’Amministrazione comunale o il silenzio della stessa e anche avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso di richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso:
A – al Difensore civico regionale; tale ricorso va notificato anche all’Amministrazione comunale.
Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art.5-bis, comma 2 lettera a), il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore civico è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni;
B – al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104., anche avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla richiesta di riesame.
Qualora il richiedente si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui all’art.116 comma 1 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico.