Accesso civico
Distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale
La disciplina dell'accesso civico generalizzato deve essere tenuta distinta da quella dell'accesso ai documenti amministrativi , di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (d'ora in poi “accesso documentale” o “procedimentale”).