| Martedì 22 Maggio 2012 |
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Richiesta di prima iscrizione anagrafica in Italia con provenienza dal Paese d'origine o per trasferimento da altro Comune italiano.
COME ACCEDERE
La richiesta deve essere presentata da parte dell'interessato utilizzando il fac simile qui scaricabile .
Nei casi in cui l'interessato intenda presentare la domanda presso gli sportelli dell'anagrafe all'interno del Municipio o all'ufficio in Cassina Nuova (vedi indirizzi e orari nella pagina precedente), deve preventivamente richiedere un appuntamento telefonando ai N° : 02. 350.05.561 - 02.350.05.359 o via mail a servizidemografici@comune.bollate.mi.it
In alternativa, la domanda potrà anche essere spedita per posta all'Uff. Anagrafe del Comune di Bollate- Piazza A.Moro,1-20021 Bollate -
- inviata via fax al numero: 02.35005354 -
- trasmessa via e-mail, per questa modalità leggere le condizioni riportate sul modello di richiesta; indirizzo di pec : comune.bollate@legalmail.it / casella di posta elettronica: servizidemografici@comune.bollate.mi.it
Nei casi in cui il richiedente, non vada a costituire un nuovo nucleo famigliare ma entri a far parte di una famiglia già residente, è necessaria anche la presenza di un componente maggiorenne della famiglia già residente ovvero una dichiarazione di assenso firmata con allegata la carta d'identità.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
Entro tre mesi dall'ingresso in Italia e di fatto già dimorante in Bollate.
MODULISTICA DISPONIBILE PRESSO
Oltre che scaricabile da questa scheda, i modelli cartacei saranno reperibili presso gli sportelli degli Uffici Anagrafe e URP.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Vedi allegato B.
TEMPI DI ATTESA
Entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
Si informa che l' ufficio anagrafe, entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, disporrà comunque l'effettuazione di accertamenti per verificare, di fatto, il requisito di dimora abituale al nuovo indirizzo dichiarato. Il riscontro di un eventuale esito negativo sarà comunicato all'interessato come previsto dall'art.10 bis della L.241/1990 ( preavviso di rigetto); invece, nei casi di accertata conformità tra la dichiarazione resa e la situazione di fatto, sempre nei termini dei 45 giorni, opera l'istituto del silenzio - assenso.
NORME DI RIFERIMENTO
Regolamento Anagrafico DPR 30 maggio 1989 n. 223.
Art.5 del D.L.9 febbraio 2012 n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35
Decreto Legislativo N° 30/2007
Circolari e Direttive diverse.